{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-17_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108268&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "81e9ba49490907749bd355c8cabbd511"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 06.04.2011 17.2011.17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 06.04.2011 17.2011.17"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 06.04.2011 17.2011.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice delle misure coercitive di commutare la condanna al lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:51:37", "Checksum": "df579a5474a5d8cb69e8a63bb5df05bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 06.04.2011 17.2011.17\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice delle misure coercitive di commutare la condanna al lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva\n\n\n3. L'art. 39 cpv. 1 CP offre al giudice l'alternativa di commutare il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva. Da ciò si può dedurre che il legislatore non ha voluto escludere a priori la commutazione diretta in una pena detentiva. Questo tipo di commutazione presuppone tuttavia un pronostico negativo sulle possibilità di esecuzione di una pena pecuniaria; la formulazione di tale pronostico dovendo essere fatta in modo autonomo senza necessariamente ricorrere agli stessi criteri che disciplinano l'applicazione dell'art. 35 cpv. 3 o dell'art. 41 cpv. 1 CP, il giudice disponendo inoltre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 135 IV 121 consid. 3).\n4. Il Giudice dei provvedimenti coercitivi – dopo aver ricordato che, rendendosi necessaria la commutazione del lavoro di pubblica utilità, l'art. 39 cpv. 3 CP pone la pena detentiva in secondo ordine rispetto alla pena pecuniaria – ha rilevato che “RE 1 era già stato condannato ad un lavoro di pubblica utilità proprio perché una pena pecuniaria non era ipotizzabile”. Dagli atti trasmessi a questa Corte dall'Ufficio incassi e pene alternative (già SEPEM) e dal Giudice della Pretura penale, emerge che la pena di 360 giorni di lavoro di pubblica utilità era stata stabilita dal Giudice della Pretura penale su richiesta dell'accusato medesimo, che lamentava “una situazione finanziaria non indifferente” (cfr. lettera RE 1 10 ottobre 2007 alla SEPEM). Certo, ora il reclamante produce le copie – trasmesse per fax – di un contratto di lavoro 12 ottobre 2010 con __________ (per un rapporto d'impiego che sarebbe iniziato il 1° settembre 2010) e di due conteggi di stipendio per i mesi di settembre 2010 e febbraio 2011 della medesima ditta. Ciò non è tuttavia sufficiente a comprovare che la situazione finanziaria a suo tempo lamentata da RE 1 per postulare la commutazione della pena pecuniaria in giorni di lavoro di pubblica utilità sia nel frattempo migliorata a tal punto da rendere possibile il pagamento della prima. Del resto, dagli atti traspare anche che il comportamento del reclamante denota un'assenza totale di volontà e di motivazione a collaborare all'esecuzione di una sanzione che aveva lui stesso proposto. Il lavoro di pubblica utilità da eseguirsi secondo le indicazioni della SEPEM (cfr. sentenza GIAP 8 settembre 2009 e sentenza Giudice della pretura penale 4 aprile 2008), iniziato il 17 novembre 2009 presso __________, ha infatti dovuto essere sospeso il 24 novembre 2009 (dopo 30.5 ore) “a causa delle analisi dell'alcolemia, risultate positive e nettamente al di sopra del limite consentito dalla SEPEM” (cfr. lettera SEPEM 23 marzo 2010 al GIAP). Nonostante i ripetuti solleciti della SEPEM, il reclamante non ha preso contatto con il Centro __________, né tantomeno ha dimostrato di aver intrapreso una cura ambulatoriale ed i controlli dell'astinenza del caso, in dispregio delle condizioni poste dalle menzionate decisioni dell'autorità giudiziaria e delle direttive della SEPEM (ora Ufficio incassi e pene alternative). Il comportamento di RE 1 denota pertanto l'assenza di volontà di espiare qualsiasi pena, quindi anche una pena pecuniaria (DTF 135 IV 121 consid. 3.3.3).\nIl patrocinatore del reclamante sostiene che “più persone” e “l'attuale compagna” di RE 1 gli avrebbero “confermato” il radicale cambiamento del modo di vivere del patrocinato. Il reclamo non fa tuttavia menzione del nominativo delle predette persone, limitandosi a rinviare – a comprova della pretesa astensione totale “dal consumare bevande alcoliche” – ad una generica necessità di “assoluta astinenza da consumo di alcool” che gli sarebbe imposta dal datore di lavoro (reclamo, pag. 3-4). Nella documentazione prodotta dal reclamante non vi è tuttavia traccia di analisi eseguite a conferma della pretesa astinenza. A ciò si aggiunga che dai dati Movpop per il controllo cantonale della popolazione RE 1 risulta partito da __________ il 31 ottobre 2010 per destinazione ignota, mentre il conteggio di stipendio per febbraio 2011 indica ancora l'indirizzo di RE 1 in “__________”. Il recapito ora indicato dal reclamante “__________” (cfr. reclamo pag. 1), poi, non aiuta a stabilire il luogo di domicilio. Tutto ciò permette fin d'ora di pronosticare serie difficoltà nella procedura d'incasso della pena pecuniaria auspicata dal reclamante, che aggiunte alla situazione finanziaria di RE 1 di cui si è detto, rendono necessario rinunciare alla commutazione del lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria e optare per una pena detentiva.\nIl reclamante adduce, per finire, che l'obbligo di espiare la pena detentiva avrebbe per lui conseguenze “nefaste, perché verrebbe sicuramente licenziato dalla __________ ritrovandosi senza lavoro” (reclamo, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto). A torto. I rischi di un licenziamento sono infatti rimediabili con l'espiazione in regime di semiprigionia, che RE 1 potrà chiedere con istanza motivata e documentata – segnatamente sul fatto di disporre di un'attività lucrativa regolare, con tasso d'occupazione minimo del 50% – al Giudice dell'applicazione della pena [art. 17 cpv. 1 Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure (REPM)].\n5. In ragione di quanto sopra esposto, la prognosi negativa formulata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi e la conseguente pena detentiva di 82 giorni da espiare, meritano conferma. Viste le particolarità del caso concreto, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.\nPer questi motivi,\nrichiamata per le spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto.\n2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n- - - |\n4. Comunicazione a:\n|\n|\n- |\n||\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\n|\n|"}