Inoltre, va considerato che egli pagherà professionalmente molto per questo suo errore, ritenuto che della questione dovrà occuparsi pure l’autorità di disciplina (art. 120 n. 6 e 124 cpv. 1). Soppesate e valutate tutte le circostanze pur con un particolare riguardo a quelle attenuanti, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena di 90 aliquote giornaliere. Una pena di minor entità significherebbe, infatti, banalizzare in modo inaccettabile il comportamento di AP 1. L’ammontare delle aliquote è quello determinato dal giudice di primo grado e non contestato. Essendo realizzati con evidenza i presupposti dell’art. 42 cpv.