Dal profilo soggettivo, occorre considerare, sempre quale elemento aggravante, il fatto che, nella circostanza, AP 1, accettando la realizzazione del rischio, ha evidentemente anteposto all’osservanza di un suo primario dovere - di cui conosceva la portata - la sudditanza alle esigenze tempistiche di un cliente facoltoso visibilmente impaziente e/o al compiacimento del fiduciario cui lo legava un rapporto di collaborazione professionale. Non vi è, infatti, altra spiegazione alla superficialità con cui egli ha agito se non quella - che non può, però, essere ritenuta - di una sua costituzionale incapacità di comprendere il senso della funzione di notaio.