Tenuto, altresì, conto del fatto che AP 1 aveva agito “sotto una certa pressione psicologica”, il primo giudice ha concluso che la pena richiesta nel decreto d’accusa era eccessiva e non corrispondente alla reale colpa dell’imputato e l’ha, perciò, dimezzata, portandola a 45 aliquote giornaliere cui ha accostato la multa di fr. 1'000.- proposta nel DA. Il giudice della Pretura penale ha, infine, confermato la proposta di sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19-20). 11.2.