pressione non indifferente, essendo stato in pratica lui quello che gli aveva portato i clienti e che li gestiva” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19). Pertanto, ad attenuazione della sua colpa, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 “ha fatto il passo più lungo della gamba, senza avere le conoscenze e le capacità per gestire la situazione”, attratto forse dalla collaborazione con professionisti che gli avrebbero potuto assicurare un certo numero di mandati.