Quanto all’intento d’ingannare esso è evidentemente dato ai sensi di quanto indicato al considerando 10.3.a. 11. Confermata la sentenza di primo grado in relazione alla condanna di AP 1 ex art. 317 CP, occorre ora chinarsi sulla questione della commisurazione della pena, contestata dalla pubblica accusa mediante appello incidentale. 11.1. Dopo aver ricordato i principi applicabili alla commisurazione della pena, il primo giudice ha considerato quali circostanze in favore di AP 1 la sua piena collaborazione con gli inquirenti alfine di chiarire la vicenda e il comportamento da lui tenuto durante l’inchiesta e al dibattimento di prima istanza.