Pertanto, ritenuta l’altissima probabilità a lui nota del realizzarsi del rischio - le circostanze concrete indicavano con evidenza che era molto più probabile che l’acquirente non conoscesse l’italiano che non il contrario - e vista la gravissima violazione dei doveri di diligenza che gli incombevano, deve essere concluso, pacificamente, che il notaio AP 1 ha accettato - pur non desiderandola - l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse. Deve, pertanto, essere accertato che AP 1 ha agito con dolo eventuale e non per semplice negligenza. Quanto all’intento d’ingannare esso è evidentemente dato ai sensi di quanto indicato al considerando 10.3.a. 11.