Come visto sopra, la giurisprudenza considera che, in mancanza di confessioni, la volontà può essere dedotta da indizi esteriori, quali la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’imputato aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse), oppure dal movente dell’autore e dal modo in cui ha agito.