b) L’art. 12 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid.