, ad art. 317 n. 7). Un atto non veritiero viene, dunque, utilizzato in maniera ingannevole già soltanto quando viene usato in relazioni commerciali (DTF 113 IV 77 consid. 4; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17. 2000.36, consid. 4; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7), non invece quando è utilizzato unicamente a scopo sperimentale, come documento calligrafico (DTF 113 IV 77 consid. 4; 100 IV 180 consid. 3a) o come documento interno, privo di valenza probatoria (DTF 100 IV 180 consid. 3b). b) L’art. 12 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.