, ad art. 317 n. 11). L’intento di ingannare è infatti già dato quando l'autore prende almeno in considerazione il fatto che il documento venga utilizzato a scopo d'inganno in relazioni commerciali, anche se non occorre che una persona venga effettivamente ingannata e danneggiata dall’utilizzo del documento (cfr. DTF 121 IV 216 consid. 4; 113 IV 77 consid. 4; 110 IV 180 consid. 3a; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; v. anche sentenza CCRP 29 dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Stratenwerth, BT II, 4. edizione, § 36, n. 24 e 49; Boog, op. cit., ad art. 317 CP n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7).