Occorre invece che l’autore abbia agito con l’intenzione di ingannare qualcuno nelle relazioni commerciali. L’intenzione di ingannare (Täuschungsabsicht) risulta dalla volontà dell’autore di fare uso dell’atto come se fosse vero (autentico, rispettivamente veritiero); il dolo eventuale è sufficiente (DTF 121 IV 216 consid. 4; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11).