Rilevato come dalle dichiarazioni rese dalle diverse parti presenti alla pubblicazione del rogito (AP 1, TE 3, TE 2 e TE 5) emerga in modo univoco che “TE 4 non parlava una parola di italiano”, il primo giudice ha precisato che “non è concepibile che, trovandosi di fronte ad un cittadino britannico che parla esclusivamente inglese con i suoi interlocutori e che non ha mai avuto alcun tipo di legame con il Ticino o l’Italia, si possa partire dal presupposto che questi conosca l’italiano, come fatto qui, e non piuttosto da quello inverso, come logica impone” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7-11).