9. Per quel che concerne, infine, la falsità del contenuto di tutto il punto n. 17 del rogito - in particolare, il fatto di non aver reso edotte le parti sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie, in particolare la normativa tributaria vigente - va ribadito che non si tratta in realtà di un’attestazione falsa autonoma, quanto piuttosto della conseguenza obbligata del fatto che TE 4 non comprendeva la lingua in cui questi avvertimenti sono stati pronunciati. Non vi è, dunque, in concreto, un ulteriore comportamento delittuoso da parte di AP 1. Non è, pertanto, in discussione l’esistenza di un’ulteriore attestazione falsa ex art. 317 CP. 10.