come egli abbia proceduto alla pubblicazione dell’atto in italiano, senza procedere o far procedere ad una sua traduzione. 8. Nelle circostanze sopra evidenziate, ritenuto come il notaio AP 1 non abbia accertato che TE 4 conosceva l’italiano ed abbia agito come se tale accertamento ci fosse stato (cioè, abbia pubblicato il rogito in italiano), la nota indicazione costituisce l’attestazione di un fatto inveritiero ed è, pertanto, materialmente e oggettivamente falsa.