Di conseguenza, in concreto, data la funzione conferita al notaio dalla legge e viste le conseguenze che la mancata comprensione della lingua italiana implicano ex lege sulla procedura di rogazione dell’atto, l’attestazione nel rogito della circostanza secondo cui l’acquirente “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” non può essere intesa che come la certificazione del fatto che il pubblico ufficiale ha proceduto ad una verifica dell’effettiva comprensione della lingua da parte dell’acquirente, giungendo alla conclusione che quest’ultimo effettivamente conosceva sufficientemente la lingua per poter comprendere gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, visto