Il notaio deve accertarsi che la lingua italiana sia compresa da tutte le parti, altrimenti deve intraprendere una procedura di traduzione ex art. 48 LN. La clausola del rogito in cui si riferisce in merito alla comprensione della lingua da parte dei comparenti non rappresenta, quindi, una semplice e pedissequa trascrizione di quanto dichiarato dalle parti, nella misura in cui il compito del notaio in tale ambito non deve limitarsi alla raccolta delle dichiarazioni delle parti e alla loro registrazione nell’atto.