” (AP 1, 5 dicembre 2008, AI 5, pag. 5); “Ho già spiegato l’altra volta che la pubblicazione del rogito n. __________ (TE 3/ TE 4) è avvenuta velocemente, il tempo di leggerlo e di apportare qualche completazione alle generalità delle parti (TE 4 non l’avevo mai visto)” (AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16). 7. Se da un profilo meramente formale non è, in queste circostanze, sbagliato affermare che TE 4 “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” (come il rogito riporta alla clausola n. 17), ciò ancora non permette di escludere, in concreto, l’esistenza di una falsa attestazione ex art. 317 CP. La valenza di tale clausola deve, infatti, essere esaminata da un profilo più sostanziale.