Tuttavia, sulla questione l’inchiesta è silente. Questa Corte non ha potuto porvi rimedio ritenuto come TE 1 - citato per essere sentito come persona informata sui fatti - ha fatto uso della facoltà di non rispondere. Pertanto, questa Corte ha ritenuto di doversi fondare, per l’accertamento di questa circostanza, sulle dichiarazioni di AP 1. 6.4. In sede di dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non essere stato informato, neppure in seguito e prima del rogito, del fatto che TE 4 non conosceva l’italiano.