” (TE 2 29 gennaio 2009, pag. 7). 6.3. Al dibattimento d’appello, interrogato dalla presidente, AP 1 ha dichiarato di non avere chiesto a TE 1, quando questi gli diede gli estremi per la preparazione del rogito, se i contraenti conoscessero l’italiano. Se ciò può essere verosimile riguardo la signora TE 3 ritenuto che con essa il notaio - stando alle sue dichiarazioni - aveva già avuto occasione di parlare in italiano, la circostanza risulta francamente inverosimile relativamente all’acquirente: