Il giudice della Pretura penale ha ritenuto manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi del reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, poiché: - AP 1 è pubblico ufficiale in quanto pubblico notaio in base all’art. 1 LN; - il rogito di compravendita immobiliare è un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP; - l’atto integra gli estremi di un falso intellettuale poiché attesta, contrariamente al vero, “che le parti comprendono la lingua in cui è stato pubblicato il rogito e che esse sono state informate su determinate norme legali e sulle conseguenze del loro mancato rispetto, cui l’atto fa apertamente riferimento” (sentenza impugnata, consid.