a tale scopo può conversare (“s’entretenir”) con la parte in questione nella lingua dell’atto. Se questa lo informa di non essere in grado di capire sufficientemente l’atto, il notaio deve intraprendere la procedura di traduzione (Mooser, op. cit., n. 577, pag. 281; Marti, Notariatsprozess, Berna 1989, pag. 113). Ciò deve essere il caso anche se il contraente manifesta in altro modo di non conoscere a sufficienza la lingua. 5.