La questione di sapere se le parti “conoscono in modo sufficiente” la lingua dell’atto dipende sia dall’estensione delle loro conoscenze linguistiche, sia dalla complessità dell’atto stesso: la traduzione non deve essere eseguita ogni volta che una parte non padroneggia perfettamente la lingua in questione, ma quando essa non è in grado di comprendere il senso e la portata dell’atto e delle sue conseguenze. Preliminarmente il notaio deve dunque assicurarsi d’ufficio della comprensione dell’atto da parte dei comparenti; a tale scopo può conversare (“s’entretenir”) con la parte in questione nella lingua dell’atto.