Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse. In caso contrario, il notaio fa intervenire un interprete, che deve avere i requisiti prescritti per i testimoni ed al quale sarà deferito il giuramento (cpv. 2). La traduzione si pubblica come l’istromento (cpv. 3). La questione di sapere se le parti “conoscono in modo sufficiente” la lingua dell’atto dipende sia dall’estensione delle loro conoscenze linguistiche, sia dalla complessità dell’atto stesso: