L’art. 47 LN dispone che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana. Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o l’altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata all’originale dell’atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni ed interprete (art. 48 cpv. 1 LN). Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse.