Giusta l’art. 38 cpv. 2 LN, la pubblicazione degli atti notarili concerne l’intero testo dell’atto e degli inserti e avviene, alternativamente, o mediante lettura a chiara e ad alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti ritenuto che, se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta. L’art. 47 LN dispone che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana.