, n. 575, pag. 280; Schmid, Basler Kommentar ZGB II, 3. ed. 2007, ad art. 55 Tit. fin., n. 47). Laddove il diritto federale impone il rispetto della forma autentica, la comprensione del testo dell’atto è un presupposto per la validità dello stesso, che altrimenti è nullo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280). L’art. 4 della Legge sul notariato del Canton Ticino (LN) prevede che le dichiarazioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente (cpv.