; Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2005, n. 212, pag. 94). Giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile, i Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici e stabiliscono, pure, le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera. Dal diritto federale deriva, dunque, anche l’obbligo per i Cantoni di prevedere una procedura di traduzione. In effetti, la forma autentica può adempiere al suo scopo soltanto se il notaio (che deve assicurarsi che l’atto sia conforme alla volontà delle parti) e tutte le parti sono in grado di comprenderne il testo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280;