art. 216 cpv. 1 CO) - è quello di proteggere le parti da decisioni non ponderate affiancando loro una figura neutra che li ragguagli sugli aspetti formali e sostanziali importanti della transazione, di modo che comprendano la portata degli obblighi che assumono così che il loro consenso venga espresso in modo consapevole (éclairé/informato) e completo (DTF 90 II 274 consid. 6; cfr. anche STF 8 gennaio 2009, inc. 6B_530/2008, consid. 3.2). Questo dovere del notaio di informare, derivante dal diritto federale, può essere precisato o esteso dal diritto cantonale (STF 8 gennaio 2009, inc. 6B_530/2008, consid. 3.2 e rif.; Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2005, n. 212, pag. 94).