Giusta l’art. 9 cpv. 1 CC, i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. Scopo dell’atto pubblico - forma al cui rispetto il diritto federale condiziona la validità di alcuni atti importanti e giuridicamente gravidi di conseguenze (per esempio, le compravendite immobiliari, cfr. art. 216 cpv.