v. anche STF 2 marzo 2001, inc. 6S.878/2000 in cui l’Alta Corte, in un obiter dictum, ha indicato che, se il notaio fosse stato consapevole del fatto che il preliminare di compravendita era simulato e avesse comunque attestato le dichiarazioni delle parti nel rogito, sarebbe stato colpevole ai sensi dell’art. 317 CP). Adempie, ad esempio, le condizioni oggettive della falsità ex art. 317 CP il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 77 consid. 3). 4.2. Giusta l’art. 9 cpv.