17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7). Secondo la giurisprudenza, le formule usate dal notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche nel caso in cui il diritto cantonale non li consideri essenziali per la validità del rogito e anche se la forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico in questione (DTF 113 IV 77; v. anche STF 2 marzo 2001, inc.