Per contro, il semplice fatto che l’esperienza dimostri come certi scritti godono di credibilità particolare non è sufficiente, anche se nella pratica commerciale è ammesso che ci si fidi di tali documenti (come la fiducia che ispira abitualmente una dichiarazione a carico di colui che la rilascia). Occorre notare, infine, che il limite fra menzogna scritta e falso intellettuale deve essere fissato caso per caso, in funzione delle circostanze concrete della fattispecie (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF del 14 settembre 2009, inc. 6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid.