17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7). Ciò è il caso quando vi sono garanzie oggettive che garantiscono al terzo la veracità della dichiarazione: può trattarsi, ad esempio, di un dovere di verifica che incombe all’autore del documento o ancora dell’esistenza di disposizioni legali come gli art. 958 CO e segg. concernenti il bilancio. Per contro, il semplice fatto che l’esperienza dimostri come certi scritti godono di credibilità particolare non è sufficiente, anche se nella pratica commerciale è ammesso che ci si fidi di tali documenti (come la fiducia che ispira abitualmente una dichiarazione a carico di colui che la rilascia).