Dalle circostanze concrete o dalla legge deve risultare che il documento è degno di fiducia, di sorta che una verifica da parte del destinatario non è necessaria e non può essere pretesa: il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale - per sua natura soggetta a verifica o a discussione - per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c; STF 14 settembre 2009, inc. 6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007, consid. 6.1; STF 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid.