Se in caso di falso materiale, l’art. 251 CP trova applicazione già quando il documento falsificato é un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, nel caso del falso ideologico, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, la norma penale va applicata restrittivamente. Vi può essere falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di una particolare credibilità, cioè quando esso è dotato di un valore probante accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit., n. 119 ad art. 251 CP e riferimenti; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid.