2a; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2). Vi è dunque falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno sulla persona dell’autore del documento. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se in caso di falso materiale, l’art. 251 CP trova applicazione già quando il documento falsificato é un documento ai sensi dell’art. 110 cpv.