17.2010.63, consid. 3.4.c). L’art. 317 CP non presuppone che l’atto falsificato sia un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3. ed. 2010, ad art. 317 CP n. 5; DTF 93 IV 55). Perché tale disposto trovi applicazione occorre, tuttavia, che vi sia uno stretto legame tra la funzione pubblica e il documento (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 5; DTF 81 IV 288) nel senso che l’intervento dell’agente pubblico deve conferire al documento una credibilità accresciuta (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 6; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6 ed. 2008, §58 n. 9).