L’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP). 4.1. Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quali mezzi di prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv.