La precisazione dell’accusa compiuta dal primo giudice non ha, dunque, alcun effetto sulla posizione di AP 1 e non comporta né una vera e propria modifica della fattispecie rimproveratagli, né un aggravamento dell’accusa nei suoi confronti. Di conseguenza, è a ragione che il primo giudice non ha tratto dall’opposizione sollevata dall’imputato alla sua completazione del decreto d’accusa particolari conseguenze relative al proseguimento del dibattimento, non essendo dato un caso di applicazione dei cpv. 2, 3 o 4 dell’art. 250 CPP-TI. 4. L’art. 317 n. 1 cpv.