In effetti, nella misura in cui non si pretende che l’indicazione contenuta nel rogito riguardante l’informativa alle parti delle norme applicabili sia falsa per un motivo diverso da quello da cui dipende la falsità dell’attestazione concernente la comprensione dell’italiano da parte dell’acquirente, se effettivamente l’acquirente conosceva la lingua italiana, non si potrebbe nemmeno sostenere che il notaio non lo ha reso edotto del contenuto del punto n. 17 del rogito.