da questa, infatti, discende la falsità dell’attestazione di avere reso edotte le parti sui loro obblighi nella misura in cui il rendere edotte le parti presuppone che esse conoscano la lingua in cui l’informazione viene data. L’informativa mancante non costituisce, dunque, un’attestazione inveritiera a sé stante, ma è soltanto la conseguenza diretta (e naturale) dell’ignoranza della lingua da parte dell’acquirente. L’accusa “aggiuntiva” cadrebbe, in effetti, qualora dall’accertamento dei fatti risultasse che, contrariamente alla tesi del procuratore pubblico, quanto indicato nel rogito in relazione alla comprensione dell’italiano da parte di TE 4 non è falso.