In effetti, con la precisazione apportata dal primo giudice al “per avere” del DA, a AP 1 non è stato imputato nulla di più di quanto già gli avesse imputato il procuratore pubblico. L’accusa di non avere reso edotte le parti dei loro doveri (contrariamente a quanto attestato al punto n. 17 del rogito) è, infatti, già contenuta e pienamente compresa nell’accusa relativa alla falsa attestazione della comprensione della lingua italiana da parte di TE 4: da questa, infatti, discende la falsità dell’attestazione di avere reso edotte le parti sui loro obblighi nella misura in cui il rendere edotte le parti presuppone che esse conoscano la lingua in cui l’informazione viene data.