Infatti, nonostante il primo giudice abbia aggiunto alla fattispecie rimproverata al notaio la precisazione secondo cui l’attestazione inveritiera ex art. 317 CP concerneva, non solo la questione della comprensione della lingua italiana da parte di tutti i comparenti, ma l’intero punto n. 17 del rogito, riguardante anche l’informativa alle parti dei doveri e delle norme applicabili alla transazione immobiliare in atto, in concreto non si può considerare che ciò abbia cagionato un’estensione o un cambiamento del comportamento delittuoso rimproverato all’imputato mediante il decreto d’accusa.