Benché la sentenza impugnata, così come il verbale del dibattimento, siano silenti in merito, si può verosimilmente ritenere che il primo giudice abbia considerato che l’aggiunta da lui prospettata rientrasse nel campo di applicazione del cpv. 1 dell’art. 250 CPP-TI e che, pertanto, la celebrazione del dibattimento non fosse subordinata all’approvazione dell’imputato (o meglio, alla sua rinuncia al rimando ex cpv. 3). Sia come sia, la scelta del primo giudice di non ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo decreto di accusa nonostante l’opposizione dell’imputato non può essere censurata.