1 della norma presuppone solo che la mutata imputazione sia indicata all’imputato prima della discussione, ma non condiziona la continuazione del processo - sulla base dell’accusa così modificata - all’assenso di quest’ultimo, contrariamente a quanto disposto dagli altri capoversi dell’articolo che subordinano, invece, l’immediata continuazione del processo alla rinuncia dell’imputato al rimando dell’atto/decreto d’accusa al procuratore pubblico. Benché la sentenza impugnata, così come il verbale del dibattimento, siano silenti in merito, si può verosimilmente ritenere che il primo giudice abbia considerato che l’aggiunta da lui prospettata rientrasse nel campo di applicazione del cpv.