In effetti, la differenza è di peso nella misura in cui il cpv. 1 della norma presuppone solo che la mutata imputazione sia indicata all’imputato prima della discussione, ma non condiziona la continuazione del processo - sulla base dell’accusa così modificata - all’assenso di quest’ultimo, contrariamente a quanto disposto dagli altri capoversi dell’articolo che subordinano, invece, l’immediata continuazione del processo alla rinuncia dell’imputato al rimando dell’atto/decreto d’accusa al procuratore pubblico.