4a), all’epoca nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP-TI e segnatamente dall'art. 200 CPP-TI per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa (rispettivamente dagli art. 207 e segg. CPP-TI per il decreto di accusa), ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a; 116 Ia 455 consid. c). Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199;