In occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale cantonale era stato mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo della Corte sulla questione del rinvio degli atti alla scelta dell’accusato nel caso in cui dal dibattimento risultasse che il fatto rivestiva un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa. Il legislatore ticinese aveva giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento (cfr.