3 CPP-TI). Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPP-TI). L’art. 250 CPP-TI si applica per analogia anche nelle procedure concernenti decreti d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003, inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).